PPWR 2026: guida completa al nuovo regolamento europeo degli imballaggi
PPWR 2026: guida completa al nuovo regolamento europeo degli imballaggi
Dal 12 agosto 2026 il Regolamento Imballaggi PPWR sarà pienamente applicabile in tutta l’Unione Europea. Per le aziende del settore alimentare che producono, acquistano o utilizzano packaging, non si tratta di un semplice aggiornamento normativo, ma di un cambiamento strutturale che coinvolge progettazione, materiali, conformità documentale e gestione del fine vita degli imballaggi.
Il Regolamento UE 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), introduce nuovi obblighi che riguardano direttamente il packaging food contact, dalla gestione dei PFAS alla dichiarazione di conformità UE, fino ai requisiti di riciclabilità e contenuto minimo di materiale riciclato, con obblighi che si estendono fino al 2040.
Per questo motivo molte aziende stanno già valutando come adeguare i propri imballaggi. Cartonpack Group affronta questa evoluzione con un approccio PPWR Ready, sviluppando soluzioni multi-materiale progettate per rispondere ai requisiti della nuova normativa europea.
Cos’è il PPWR e perché cambia le regole del packaging
Il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) rappresenta la più importante revisione normativa europea nel settore degli imballaggi degli ultimi decenni.
L’obiettivo del nuovo regolamento imballaggi è accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, riducendo i rifiuti da imballaggio e aumentando la riciclabilità dei materiali utilizzati.
Dalla Direttiva al Regolamento: cosa cambia in concreto
La precedente Direttiva 94/62/CE richiedeva il recepimento da parte dei singoli Stati membri, generando interpretazioni e applicazioni differenti nei vari mercati europei.
Il PPWR, invece, è un regolamento direttamente applicabile in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea. Questo significa regole uniformi, requisiti condivisi e maggiore armonizzazione del mercato. Le disposizioni si applicano inoltre anche agli imballaggi importati da Paesi extra-UE.
Il divieto di PFAS rappresenta il primo obbligo concreto che le aziende alimentari devono affrontare, con la scadenza fissata al 12 agosto 2026.
Cosa sono i PFAS e perché il PPWR li vieta
I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono composti utilizzati in numerose applicazioni industriali per le loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti.
Nel settore del packaging alimentare possono essere presenti in:
• carta da forno;
• contenitori per fast food;
• sacchetti per popcorn;
• film barriera e materiali food contact.
Il PPWR ne limita fortemente l’utilizzo perché queste sostanze risultano persistenti nell’ambiente e potenzialmente bioaccumulabili, ovvero si accumulano nei tessuti degli organismi viventi più velocemente di quanto possano essere smaltiti.
I limiti previsti dal regolamento sono:
• 25 ppb per qualsiasi singolo PFAS;
• 250 ppb per la somma dei PFAS;
• 50 mg/kg per il contenuto totale di fluoro.
Per verificare la conformità è necessario implementare controlli analitici adeguati e richiedere documentazione tecnica aggiornata e certificata ai propri fornitori.
L’iter di verifica tecnica prevede le seguenti fasi analitiche:
Screening del fluoro totale (AOF): rappresenta l’analisi preliminare utilizzata per rilevare potenziali eccedenze rispetto ai limiti normativi, innescando approfondimenti diagnostici in caso di positività.
Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LC-MS/MS o UHPLC-Q-TOF): costituisce la metodologia d’elezione per l’identificazione e la quantificazione rigorosa delle singole molecole PFAS (quali PFOA o PFOS) all’interno dei materiali.
Test di migrazione: procedura volta a simulare le reali condizioni di esercizio tra packaging e sostanza alimentare per monitorare l’eventuale trasferimento chimico dal supporto al prodotto.
Gli obiettivi: meno rifiuti, più circolarità
Secondo la Commissione Europea, ogni cittadino europeo ha generato in media 178 kg di rifiuti da imballaggio nel 2023.
Il PPWR punta a invertire questa tendenza attraverso:
• riduzione dei rifiuti da imballaggio del 5% entro il 2030;
• riduzione del 10% entro il 2035;
• riduzione del 15% entro il 2040;
• riciclabilità di tutti gli imballaggi entro il 2030;
• incremento dell’utilizzo di plastica riciclata;
• eliminazione progressiva delle sostanze pericolose come i PFAS.
La conoscenza delle scadenze PPWR è fondamentale per pianificare correttamente gli investimenti e la conformità dei propri imballaggi.
12 agosto 2026: la prima scadenza operativa
Dal 12 agosto 2026 entreranno in vigore i primi obblighi concreti della normativa imballaggi 2026:
• divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti oltre le soglie consentite;
• obbligo di registrazione ai sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR);
• emissione della Dichiarazione di Conformità UE per ogni tipologia di imballaggio;
• applicazione del principio generale di riciclabilità previsto dall’Articolo 6.
Non è previsto un periodo transitorio per le nuove produzioni. Gli imballaggi immessi sul mercato dopo tale data dovranno essere conformi ai nuovi requisiti.
• 2027: obbligo per bar e ristoranti di consentire ai clienti di utilizzare i propri contenitori per il cibo da asporto senza costi aggiuntivi.
• 2028: introduzione dell'obbligo di etichettatura armonizzata sugli imballaggi per facilitare la raccolta differenziata.
• 2029: attivazione obbligatoria dei sistemi di deposito cauzionale (DRS) per bottiglie di plastica monouso e lattine in alluminio.
• Riciclabilità obbligatoria: tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere progettati per il riciclo (Design for Recycling).
• Contenuto riciclato minimo: vincoli rigidi sulla percentuale minima di plastica riciclata post-consumo da inserire nei nuovi imballaggi.
• Divieti sul monouso: banditi i formati monouso per frutta e verdura fresca (sotto 1,5 kg), le monoporzioni in hotel/ristoranti (es. bustine di salse, mini-flaconi di shampoo) e le pellicole per valigie negli aeroporti.
• Quote di riutilizzo: i grandi rivenditori dovranno dedicare il 10% della superficie di vendita alle stazioni di ricarica (refill).
• 2035: divieto totale per gli imballaggi a bassa riciclabilità (Performance Grade C). Saranno ammessi solo i gradi A e B.
• 2040 (il traguardo finale): riduzione obbligatoria del 15% pro-capite dei rifiuti di imballaggio rispetto ai livelli del 2018. Le quote di riutilizzo per gli imballaggi da trasporto e per bevande saliranno drasticamente (fino al 70% per alcune categorie).
Contenuto minimo di plastica riciclata
Il PPWR fissa percentuali minime di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica, con obiettivi progressivi. Per il settore alimentare il tema è complesso: la plastica riciclata usata in food contact deve rispettare il Regolamento (UE) 2022/1616 sulla sicurezza dei materiali a contatto. Il PPWR stabilisce obiettivi minimi di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica.
Cartonpack Group ha già sviluppato una gamma di contenitori termoformati in rPET che utilizzano percentuali di materiale riciclato superiori al 90%, garantendo al contempo requisiti di food safety e performance industriali.
Dichiarazione di Conformità UE e obblighi documentali
Il regolamento PPWR introduce un quadro normativo rigoroso, ridefinendo il perimetro di responsabilità per tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita degli imballaggi. La norma distingue con precisione ruoli e obblighi, delineando una struttura in cui la posizione di ogni operatore dipende non solo dall'attività svolta, ma anche dal contesto geografico in cui opera.
Chi è il fabbricante ai sensi del PPWR?
Il fulcro del sistema risiede nella definizione di Manufacturer, ovvero il Fabbricante. Tale qualifica spetta a chi realizza il prodotto imballato, a chi lo commissiona a terzi per proprio conto o a chi confeziona o fa confezionare un prodotto vendendolo sotto il proprio marchio. A differenza di altre figure, il regolamento stabilisce che ogni singolo imballaggio possa avere un unico fabbricante, un’identità univoca che garantisce la tracciabilità della responsabilità produttiva. A supporto si inserisce la figura del Supplier, ovvero il Fornitore, che comprende chiunque fornisca componenti o produca imballaggi per conto terzi.
Il quadro si articola ulteriormente attraverso la distinzione tra Producer e Distributor. Il Producer, ovvero il Produttore, è il soggetto che immette per primo un imballaggio o un prodotto confezionato in uno Stato membro; per questa ragione, lo stesso articolo può avere molteplici Produttori se distribuito in diverse nazioni dell’Unione Europea. Il Distributor, ovvero il Distributore, si limita a commercializzare e trasferire geograficamente il prodotto senza modificarne in alcun modo le caratteristiche.
La complessità del sistema emerge soprattutto nella sovrapposizione dei ruoli, che possono mutare in base al mercato di riferimento. Un produttore che vende all’interno del proprio Paese nazionale funge contestualmente da Producer, ma nel momento in cui esporta la medesima merce in un altro Stato dell’Unione, può assumere la veste di Distributor. Questa flessibilità definitoria impone alle aziende un’analisi puntuale delle proprie operazioni, poiché il PPWR correla a ciascun ruolo obblighi stringenti e differenziati, rendendo la corretta classificazione il prerequisito fondamentale per operare in conformità con le nuove disposizioni europee. La conformità documentale rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del nuovo regolamento.
I documenti da predisporre entro agosto 2026
Le aziende Fabbricanti di prodotti confezionati a proprio nome e su propria commessa, dovranno predisporre:
• La Dichiarazione di Conformità prevista dalla UE 40/2025 PPWR;
• La documentazione tecnica di supporto resa disponibile dal/dai Fornitore/i;
• La registrazione ai sistemi EPR (Pubblici Registri);
• Certificazioni relative a PFAS, metalli pesanti e sostanze SVHC.
Cartonpack Group supporta i propri clienti rendendo disponibili i documenti e le certificazioni dei materiali e degli imballaggi necessari alla compilazione della Dichiarazione di Conformità del Fabbricante.
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Etichettatura armonizzata : cosa cambia dal 2028
Il PPWR introduce pittogrammi standardizzati per materiali e modalità di conferimento, finalizzata a facilitare la corretta raccolta differenziata e a migliorare l’informazione al consumatore, leggibili anche da persone con disabilità. Le etichette nazionali non potranno più affiancare l’etichetta armonizzata, i claim ambientali sono ammessi solo se riguardano proprietà che superano i requisiti minimi obbligatori.La normativa definisce inoltre un cronoprogramma puntuale: l’adozione degli atti esecutivi è fissata entro il 12 agosto 2026, mentre la piena operatività degli obblighi decorrerà dal 12 agosto 2028, ovvero a distanza di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi.Come prepararsi: l’approccio PPWR Ready
Le aziende che desiderano arrivare preparate alle prossime scadenze dovrebbero avviare fin da subito un piano operativo.
Grazie a una strategia multi-materiale che comprende plastica termoformata, film flessibili, carta, cartone e polpa di cellulosa, Cartonpack Group anticipa l’evoluzione normativa europea e supporta le aziende alimentari, agroalimentari e la GDO nella transizione verso imballaggi conformi alla normativa PPWR.
Le soluzioni sviluppate dal Gruppo si basano su quattro pilastri fondamentali:
• mono-materialità e riciclabilità;
• utilizzo di materiali riciclati;
• soluzioni ibride carta-plastica;
• packaging in polpa di cellulosa.
A queste si aggiunge l’innovazione nei film flessibili sviluppata da Smilesys, con materiali certificati ISCC Plus® capaci di ridurre significativamente l’impatto ambientale.
Cartonpack Group è già PPWR Ready. Scopri le nostre soluzioni multi-materiale per il packaging alimentare e affronta con serenità le sfide del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi.