Regolamento PPWR 2024/40 imballaggi alimentari: la guida di Cartonpack Group
Regolamento PPWR 2024/40 imballaggi alimentari: la guida di Cartonpack Group
News & Eventi
22.07.2026

PPWR 2026: guida completa al nuovo regolamento europeo degli imballaggi

Cos’è il PPWR e perché cambia le regole del packaging

PPWR 2026: guida completa al nuovo regolamento europeo degli imballaggi

Dal 12 agosto 2026 il Regolamento Imballaggi PPWR sarà pienamente applicabile in tutta l’Unione Europea. Per le aziende del settore alimentare che producono, acquistano o utilizzano packaging, non si tratta di un semplice aggiornamento normativo, ma di un cambiamento strutturale che coinvolge progettazione, materiali, conformità documentale e gestione del fine vita degli imballaggi.

 

Il Regolamento UE 2025/40, noto come PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation), introduce nuovi obblighi che riguardano direttamente il packaging food contact, dalla gestione dei PFAS alla dichiarazione di conformità UE, fino ai requisiti di riciclabilità e contenuto minimo di materiale riciclato, con obblighi che si estendono fino al 2040. 

 

Per questo motivo molte aziende stanno già valutando come adeguare i propri imballaggi. Cartonpack Group affronta questa evoluzione con un approccio PPWR Ready, sviluppando soluzioni multi-materiale progettate per rispondere ai requisiti della nuova normativa europea.

 

Cos’è il PPWR e perché cambia le regole del packaging

 

Il Packaging and Packaging Waste Regulation (PPWR) rappresenta la più importante revisione normativa europea nel settore degli imballaggi degli ultimi decenni.

L’obiettivo del nuovo regolamento imballaggi è accelerare la transizione verso un modello di economia circolare, riducendo i rifiuti da imballaggio e aumentando la riciclabilità dei materiali utilizzati.

 

Dalla Direttiva al Regolamento: cosa cambia in concreto

 

La precedente Direttiva 94/62/CE richiedeva il recepimento da parte dei singoli Stati membri, generando interpretazioni e applicazioni differenti nei vari mercati europei.

Il PPWR, invece, è un regolamento direttamente applicabile in tutti i 27 Paesi dell’Unione Europea. Questo significa regole uniformi, requisiti condivisi e maggiore armonizzazione del mercato. Le disposizioni si applicano inoltre anche agli imballaggi importati da Paesi extra-UE.

Il divieto di PFAS rappresenta il primo obbligo concreto che le aziende alimentari devono affrontare, con la scadenza fissata al 12 agosto 2026.

Cosa sono i PFAS e perché il PPWR li vieta

I PFAS (sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche) sono composti utilizzati in numerose applicazioni industriali per le loro proprietà idrorepellenti e oleorepellenti.

 

Nel settore del packaging alimentare possono essere presenti in:

 

• carta da forno;
• contenitori per fast food;
• sacchetti per popcorn;
• film barriera e materiali food contact.

 

Il PPWR ne limita fortemente l’utilizzo perché queste sostanze risultano persistenti nell’ambiente e potenzialmente bioaccumulabili, ovvero si accumulano nei tessuti degli organismi viventi più velocemente di quanto possano essere smaltiti.

 

I limiti previsti dal regolamento sono:

 

• 25 ppb per qualsiasi singolo PFAS;
• 250 ppb per la somma dei PFAS;
• 50 mg/kg per il contenuto totale di fluoro.

Per verificare la conformità è necessario implementare controlli analitici adeguati e richiedere documentazione tecnica aggiornata e certificata ai propri fornitori.

L’iter di verifica tecnica prevede le seguenti fasi analitiche:

 

•  Screening del fluoro totale (AOF): rappresenta l’analisi preliminare utilizzata per rilevare potenziali eccedenze rispetto ai limiti normativi, innescando approfondimenti diagnostici in caso di positività.
•  Cromatografia liquida e spettrometria di massa (LC-MS/MS o UHPLC-Q-TOF): costituisce la metodologia d’elezione per l’identificazione e la quantificazione rigorosa delle singole molecole PFAS (quali PFOA o PFOS) all’interno dei materiali. 
•  Test di migrazione: procedura volta a simulare le reali condizioni di esercizio tra packaging e sostanza alimentare per monitorare l’eventuale trasferimento chimico dal supporto al prodotto.

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Cosa sono i PFAS e perché il PPWR li vieta

Le aziende che utilizzano packaging alimentare dovrebbero iniziare fin da subito ad attuare il loro action plan strutturato in 5 fasi : 
 
 
1. Mappatura completa del portfolio packaging:  Identificare tutti i materiali e i formati di imballaggio aziendali, isolando quelli a maggior rischio PFAS , Creare un inventario centralizzato dei materiali a diretto contatto con il cibo.
 
2. Audit della Supply Chain e trasparenza dei fornitori. I PFAS vengono spesso integrati in strati non visibili o durante i processi produttivi dei sub-fornitori. Le autodichiarazioni generiche non hanno valore legale. Richiedere formalmente ai fornitori i Certificati di Conformità (DoC) aggiornati e report di prova analitica. Istituire accordi di responsabilità legale sulla filiera 
 
3. Piano di testing analitico sulle tre soglie. Verificare la reale conformità dei materiali tramite test di laboratorio standardizzati. I test devono verificare il rispetto dei tre limiti legali simultanei fissati dal PPWR 
 
4. Riprogettazione (Eco-Design) e ricerca alternative . Sostituire immediatamente i materiali non conformi o i trattamenti chimici fluorurati con barriere alternative (es. biopolimeri naturali, trattamenti meccanici della carta, rivestimenti a base di alghe o cellulosa microfibrillata).Avviare test di stabilità e shelf-life sulle nuove soluzioni prive di PFAS per garantire che mantengano le proprietà antigrasso necessarie.
 
5. Adeguamento documentale e Governance dei Dati . Raccogliere e centralizzare tutti i dati analitici per superare gli stress-test normativi e prepararsi ai controlli delle autorità sanitarie e doganali. Integrare i risultati dei test e le certificazioni dei fornitori nei fascicoli tecnici dei prodotti, aggiornando la Dichiarazione di Conformità MOCA aziendale.
 
 

Gli obiettivi: meno rifiuti, più circolarità

 

Secondo la Commissione Europea, ogni cittadino europeo ha generato in media 178 kg di rifiuti da imballaggio nel 2023.

Il PPWR punta a invertire questa tendenza attraverso:

•  riduzione dei rifiuti da imballaggio del 5% entro il 2030;
•  riduzione del 10% entro il 2035;
•  riduzione del 15% entro il 2040;
•  riciclabilità di tutti gli imballaggi entro il 2030;
•  incremento dell’utilizzo di plastica riciclata;
•  eliminazione progressiva delle sostanze pericolose come i PFAS.

 

Le scadenze chiave del Regolamento UE 2025/40
 

La conoscenza delle scadenze PPWR è fondamentale per pianificare correttamente gli investimenti e la conformità dei propri imballaggi.

12 agosto 2026: la prima scadenza operativa

Dal 12 agosto 2026 entreranno in vigore i primi obblighi concreti della normativa imballaggi 2026:

•  divieto di PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti oltre le soglie consentite;
•  obbligo di registrazione ai sistemi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR);
•  emissione della Dichiarazione di Conformità UE per ogni tipologia di imballaggio;
•  applicazione del principio generale di riciclabilità previsto dall’Articolo 6.

Non è previsto un periodo transitorio per le nuove produzioni. Gli imballaggi immessi sul mercato dopo tale data dovranno essere conformi ai nuovi requisiti.

 

Mandati per retail e asporto (2027–2029)
 

•  2027: obbligo per bar e ristoranti di consentire ai clienti di utilizzare i propri contenitori per il cibo da asporto senza costi aggiuntivi.
•  2028: introduzione dell'obbligo di etichettatura armonizzata sugli imballaggi per facilitare la raccolta differenziata.
•  2029: attivazione obbligatoria dei sistemi di deposito cauzionale (DRS) per bottiglie di plastica monouso e lattine in alluminio.

 

La svolta del 2030 (design e riciclo)
 

•  Riciclabilità obbligatoria: tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere progettati per il riciclo (Design for Recycling).
•  Contenuto riciclato minimo: vincoli rigidi sulla percentuale minima di plastica riciclata post-consumo da inserire nei nuovi imballaggi.
•  Divieti sul monouso: banditi i formati monouso per frutta e verdura fresca (sotto 1,5 kg), le monoporzioni in hotel/ristoranti (es. bustine di salse, mini-flaconi di shampoo) e le pellicole per valigie negli aeroporti.
•  Quote di riutilizzo: i grandi rivenditori dovranno dedicare il 10% della superficie di vendita alle stazioni di ricarica (refill).

 

Obiettivi a lungo termine (2035–2040)
 

•  2035: divieto totale per gli imballaggi a bassa riciclabilità (Performance Grade C). Saranno ammessi solo i gradi A e B.
•  2040 (il traguardo finale): riduzione obbligatoria del 15% pro-capite dei rifiuti di imballaggio rispetto ai livelli del 2018. Le quote di riutilizzo per gli imballaggi da trasporto e per bevande saliranno drasticamente (fino al 70% per alcune categorie).

Timeline scadenze Regolamento PPWR 2025/40: date chiave dal 2026 al 2040
Timeline scadenze Regolamento PPWR 2025/40: date chiave dal 2026 al 2040

Contenuto minimo di plastica riciclata

Il PPWR fissa percentuali minime di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica, con obiettivi progressivi. Per il settore alimentare il tema è complesso: la plastica riciclata usata in food contact deve rispettare il Regolamento (UE) 2022/1616 sulla sicurezza dei materiali a contatto. Il PPWR stabilisce obiettivi minimi di contenuto riciclato per gli imballaggi in plastica.

Cartonpack Group ha già sviluppato una gamma di contenitori termoformati in rPET che utilizzano percentuali di materiale riciclato superiori al 90%, garantendo al contempo requisiti di food safety e performance industriali.

 

Dichiarazione di Conformità UE e obblighi documentali

 

Il regolamento PPWR introduce un quadro normativo rigoroso, ridefinendo il perimetro di responsabilità per tutti gli attori coinvolti nel ciclo di vita degli imballaggi. La norma distingue con precisione ruoli e obblighi, delineando una struttura in cui la posizione di ogni operatore dipende non solo dall'attività svolta, ma anche dal contesto geografico in cui opera.

 

Chi è il fabbricante ai sensi del PPWR?

 

Il fulcro del sistema risiede nella definizione di Manufacturer, ovvero il Fabbricante. Tale qualifica spetta a chi realizza il prodotto imballato, a chi lo commissiona a terzi per proprio conto o a chi confeziona o fa confezionare un prodotto vendendolo sotto il proprio marchio. A differenza di altre figure, il regolamento stabilisce che ogni singolo imballaggio possa avere un unico fabbricante, un’identità univoca che garantisce la tracciabilità della responsabilità produttiva. A supporto si inserisce la figura del Supplier, ovvero il Fornitore, che comprende chiunque fornisca componenti o produca imballaggi per conto terzi.

 

Il quadro si articola ulteriormente attraverso la distinzione tra Producer e Distributor. Il Producer, ovvero il Produttore, è il soggetto che immette per primo un imballaggio o un prodotto confezionato in uno Stato membro; per questa ragione, lo stesso articolo può avere molteplici Produttori se distribuito in diverse nazioni dell’Unione Europea. Il Distributor, ovvero il Distributore, si limita a commercializzare e trasferire geograficamente il prodotto senza modificarne in alcun modo le caratteristiche. 

 

La complessità del sistema emerge soprattutto nella sovrapposizione dei ruoli, che possono mutare in base al mercato di riferimento. Un produttore che vende all’interno del proprio Paese nazionale funge contestualmente da Producer, ma nel momento in cui esporta la medesima merce in un altro Stato dell’Unione, può assumere la veste di Distributor. Questa flessibilità definitoria impone alle aziende un’analisi puntuale delle proprie operazioni, poiché il PPWR correla a ciascun ruolo obblighi stringenti e differenziati, rendendo la corretta classificazione il prerequisito fondamentale per operare in conformità con le nuove disposizioni europee. La conformità documentale rappresenta uno degli aspetti più rilevanti del nuovo regolamento.

 

I documenti da predisporre entro agosto 2026

 

Le aziende Fabbricanti di prodotti confezionati a proprio nome e su propria commessa, dovranno predisporre:

 

•  La Dichiarazione di Conformità prevista dalla UE 40/2025 PPWR;
•  La documentazione tecnica di supporto resa disponibile dal/dai Fornitore/i;
•  La registrazione ai sistemi EPR (Pubblici Registri);
•  Certificazioni relative a PFAS, metalli pesanti e sostanze SVHC.

 

Cartonpack Group supporta i propri clienti rendendo disponibili i documenti e le certificazioni dei materiali e degli imballaggi necessari alla compilazione della Dichiarazione di Conformità del Fabbricante.

 

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Etichettatura armonizzata : cosa cambia dal 2028 

Il PPWR introduce pittogrammi standardizzati per materiali e modalità di conferimento, finalizzata a facilitare la corretta raccolta differenziata e a migliorare l’informazione al consumatore,  leggibili anche da persone con disabilità. Le etichette nazionali non potranno più affiancare l’etichetta armonizzata,  i claim ambientali sono ammessi solo se riguardano proprietà che superano i requisiti minimi obbligatori.La normativa definisce inoltre un cronoprogramma puntuale: l’adozione degli atti esecutivi è fissata entro il 12 agosto 2026, mentre la piena operatività degli obblighi decorrerà dal 12 agosto 2028, ovvero a distanza di ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi. 

Come prepararsi: l’approccio PPWR Ready

 

Le aziende che desiderano arrivare preparate alle prossime scadenze dovrebbero avviare fin da subito un piano operativo.

Grazie a una strategia multi-materiale che comprende plastica termoformata, film flessibili, carta, cartone e polpa di cellulosa, Cartonpack Group anticipa l’evoluzione normativa europea e supporta le aziende alimentari, agroalimentari e la GDO nella transizione verso imballaggi conformi alla normativa PPWR.

 

Le soluzioni sviluppate dal Gruppo si basano su quattro pilastri fondamentali:

•  mono-materialità e riciclabilità;
•  utilizzo di materiali riciclati;
•  soluzioni ibride carta-plastica;
•  packaging in polpa di cellulosa.

 

A queste si aggiunge l’innovazione nei film flessibili sviluppata da Smilesys, con materiali certificati ISCC Plus® capaci di ridurre significativamente l’impatto ambientale. 

 

Cartonpack Group è già PPWR Ready. Scopri le nostre soluzioni multi-materiale per il packaging alimentare e affronta con serenità le sfide del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi.

FAQ & Approfondimenti

DESIGN FOR RECYCLING

Nel contesto del nuovo Regolamento Europeo PPWR, non basta che un materiale sia teoricamente riciclabile in laboratorio. L'imballaggio deve essere progettato fin dall'inizio per non ostacolare i processi di riciclo esistenti. 

I Principi Chiave del Design for Recycling: 

• Monomaterialità: preferire l'uso di un singolo materiale (es. solo carta o solo PET) per facilitare la selezione automatica.
• Separabilità dei componenti: permettere al consumatore o ai macchinari di separare facilmente elementi diversi, come il tappo in plastica dal flacone in vetro.
• Inchiostri e colle lavabili: utilizzare sostanze chimiche che svaniscono durante il lavaggio industriale, evitando di contaminare la materia prima riciclata.
• Colori neutri: limitare i pigmenti scuri o coprenti (come il nero carbonio) che confondono i lettori ottici degli impianti di selezione.
• Dimensioni minime: evitare formati troppo piccoli che scivolano via dai vagli industriali finendo nello scarto indifferenziato.

Entro il 1° gennaio 2028, la Commissione Europea pubblicherà linee guida ufficiali con i criteri di Design for Recycling per ogni tipologia di imballaggio.

Il rispetto di questi criteri determinerà il punteggio e la successiva assegnazione alle classi di prestazione: solo gli imballaggi progettati seguendo le linee guida DfR più severe potranno raggiungere la Classe A ed evitare sanzioni o divieti dal 2030.

 

SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE A/B/C

Il sistema di classificazione A, B, C si riferisce alle classi di prestazione di riciclabilità introdotte dall' ⁠Articolo 6 del Regolamento Europeo PPWR (UE) 2025/40. Dal 1° gennaio 2030, tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea dovranno rispettare criteri rigorosi di progettazione ed essere inseriti in una di queste tre classi per poter essere commercializzati. 

Le classi di riciclabilità

Il livello di riciclabilità si basa sulla percentuale in peso dell'imballaggio che può essere effettivamente riciclata: 

• Classe A: riciclabile al 95% o più del suo peso complessivo.
• Classe B: riciclabile ad almeno l'80% del suo peso complessivo.
• Classe C: riciclabile ad almeno l'70% del suo peso complessivo. 

Conseguenze per il mercato

• Soglia minima del 70%: qualsiasi imballaggio con un tasso di riciclabilità inferiore al 70% sarà considerato non riciclabile e ne verrà vietata l'immissione sul mercato dal 2030.
• Modulazione del Contributo: l'appartenenza a una classe influenzerà direttamente il Contributo Ambientale CONAI (eco-modulazione), premiando finanziariamente gli imballaggi in Classe A e penalizzando quelli in Classe C.
• Integrazione nell'etichetta: le classi di riciclabilità dovranno essere comunicate in modo chiaro e trasparente per informare il consumatore finale, integrandosi con le regole dell'etichettatura armonizzata obbligatoria dal 2028. 

OBBLIGHI DI RIUSO E RIDUZIONE PER IL FOOD

Dal 1° gennaio 2030 saranno vietati specifici imballaggi monouso in plastica, tra cui: 

• Le monoporzioni e bustine di salse, condimenti e zucchero nella ristorazione (HoReCa)
• Gli imballaggi monouso per ortofrutta fresca sotto 1,5 kg
• I flaconcini di cortesia negli hotel 

Dettagli e categorie del divieto

• Settore Alimentare (HoReCa): stop a bustine di ketchup, maionese, senape, olio, aceto e zucchero servite nei bar e ristoranti per il consumo sul posto.
• Ortofrutta: vietate le retine o le vaschette monouso per frutta e verdura inferiori a 1,5 kg, salvo comprovate necessità igieniche.
• Settore Alberghiero: vietati i mini flaconi monodose di shampoo e sapone negli hotel.
• Imballaggi di raggruppamento: vietate le pellicole in plastica usate per raggruppare più bottiglie o lattine nel punto vendita
• Bevande: 10 % di imballaggi riutilizzati per  acqua minerale, bevande analcoliche, succhi di frutta, birra e bevande alcoliche fermentate. 

SPAZIO VUOTO

Dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi per l'e-commerce, il trasporto e i raggruppamenti di prodotti non potranno superare il 50% di spazio vuoto rispetto al volume totale della scatola. 

Cosa si intende per "Spazio Vuoto"?

• Inclusione dei materiali: nel calcolo del 50% rientra tutto ciò che non è il prodotto stesso.
• Elementi considerati aria: patatine di polistirolo, pluriball, carta kraft di riempimento e cuscini ad aria contano come spazio vuoto.
• Obiettivo logistico: la norma mira a eliminare l'over-packaging per ottimizzare i trasporti e ridurre i rifiuti. 

Scadenze e obblighi per i negozi online

• Agosto 2026: entra in vigore il principio generale di minimizzazione di peso e volume degli imballaggi.
• Febbraio 2028: la Commissione Europea pubblicherà il metodo ufficiale per calcolare lo spazio vuoto.
• Gennaio 2030: scatta il limite tassativo del 50% e i brand dovranno giustificare eventuali volumi in eccesso

Soluzioni operative per adeguarsi

• Scatole su misura: utilizzare sistemi di confezionamento automatizzati "right-sized" che tagliano il cartone in base alle dimensioni esatte dell'ordine.
• Buste flessibili: sostituire le scatole rigide sovradimensionate con sacchetti di spedizione flessibili per i prodotti non fragili.
• Audit del packaging: monitorare lo storico delle spedizioni per standardizzare i formati dei pacchi in base ai prodotti più venduti.

La  ⁠Decisione Delegata (UE) 2026/429 della Commissione esenta ufficialmente gli involucri di plastica flessibili (film estensibili) e le reggette/cinghie per pallet dall'obbligo del 100% di riutilizzo

Cosa stabilisce la Decisione Delegata 2026/429

• Esclusione dal riutilizzo: elimina l'obbligo del 100% di riutilizzo per i film plastici estensibili e le reggette usati per stabilizzare i carichi sui pallet. [1]
• Ambitificazione logistica: la deroga si applica ai trasporti commerciali tra siti della stessa azienda (intra-aziendali) e ai trasporti nazionali tra aziende diverse (B2B). [1]
• Motivazione economica: la Commissione ha riconosciuto che imporre sistemi riutilizzabili per questi specifici materiali flessibili avrebbe comportato costi sproporzionati e bloccato le linee di automazione esistenti. 

Impatto pratico per le aziende e l'E-commerce

• Nessun blocco per i film estensibili: i magazzini e i centri di logistica e-commerce possono continuare a usare film estensibili usa-e-getta (purché riciclabili) per spedire i pallet di merce. 
• Focus sulla riciclabilità: sebbene esentati dal riutilizzo forzato, questi film dovranno comunque rispettare i futuri criteri di riciclabilità su scala e i contenuti minimi di plastica riciclata. 
• Le buste da spedizione restano regolate: le buste di plastica flessibili usate per i singoli pacchi e-commerce diretti al consumatore finale non rientrano in questa deroga e devono seguire i criteri di minimizzazione del volume.